Mobbing e Obblighi di Sicurezza: La Cassazione non fa sconti ai datori di lavoro
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 5436/2026) torna a definire con forza i confini della responsabilità datoriale in materia di tutela della salute psicofisica dei dipendenti. Al centro del caso, il confine sottile ma decisivo tra le condotte persecutorie dei colleghi e la responsabilità omissiva dell’azienda.
Il Caso: Quando il “clima tossico” diventa reato civile
La vicenda riguarda un lavoratore vittima di sistematiche condotte persecutorie messe in atto dai propri colleghi. Tale situazione non ha solo compromesso la serenità lavorativa dell’interessato, ma ha generato un vero e proprio quadro ansioso-depressivo.
Le conseguenze sono state una tragica reazione a catena:
- Assenze prolungate dovute allo stato di salute.
- Superamento del periodo di comporto (il limite massimo di giorni di malattia previsto dal contratto).
- Licenziamento intimato dall’azienda per eccessiva morbilità.
La Decisione: L’Articolo 2087 c.c. come scudo del lavoratore
La Suprema Corte ha confermato la condanna della società datrice di lavoro, ribadendo un principio fondamentale: l’imprenditore è garante della sicurezza dei propri dipendenti non solo contro gli infortuni fisici, ma anche contro le aggressioni alla loro integrità morale.
Perché l’azienda è stata condannata?
Secondo i giudici, il licenziamento è illegittimo perché la causa dell’assenza (la malattia) è riconducibile all’inadempimento datoriale. Ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità dei prestatori di lavoro.
In sintesi: Se l’azienda non vigila e non interviene per fermare le molestie tra colleghi, è direttamente responsabile dei danni che ne derivano.
Le conseguenze della sentenza
La Corte ha imposto alla società sanzioni pesanti, volte a ripristinare la situazione precedente all’illecito:
- Reintegra del lavoratore: Il licenziamento è stato annullato, con ordine di riassunzione immediata.
- Risarcimento del danno non patrimoniale: Riconoscimento del danno morale e biologico subito dal dipendente a causa del clima vessatorio.
Considerazioni per le Imprese
Questa ordinanza ricorda a ogni HR Manager e imprenditore che la “vigilanza” non riguarda solo i macchinari o i DPI, ma anche le dinamiche relazionali interne. Ignorare segnali di conflitto o comportamenti persecutori può trasformarsi in un boomerang legale ed economico di grandi proporzioni.









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